Art. 6.
(Norme transitorie).

      1. La qualifica professionale di operatore di DOS è riconosciuta ai soggetti che sono iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle associazioni delle discipline determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
      2. I soggetti in possesso dei titoli previsti dalla presente legge e non iscritti alle associazioni di cui al comma 1 possono comunque presentare apposita richiesta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di operatore di

 

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DOS. Il riconoscimento è effettuato con provvedimento dello stesso Ministro, previo parere vincolante della Commissione.
      3. Le iniziative formative in DOS già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate entro tre anni dalla medesima data alle disposizioni di cui alla stessa legge.